La notizia è di qualche giorno fa: la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato il testo unico sull’agricoltura biologica (Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico).
Un testo – da anni atteso dall’intero comparto e che sarà trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva per l’espressione del parere di competenza – che intende mettere ordine in un settore in grande crescita dal punto di vista economico e che negli ultimi anni ha avuto un picco di richieste tra i consumatori.
Una legge “volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all’informazione dei consumatori)”.
Stiamo parlando di una produzione, quella biologica, che persegue gli obiettivi di “produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l’uso di sostanze presenti in natura”, “adottare metodi di produzione che rispettino i cicli naturali; salvaguardino le risorse naturali, quali l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio; mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica; contribuiscano al benessere degli animali; rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.
Ma come si definiscono i prodotti biologici? Sono i “prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia”. E si sottolinea, inoltre, che ai fini della presente legge e dell’applicazione del regolamento, “il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l’uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica”; mentre, che “la produzione biologica esclude l’impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati”. Niente OGM quindi.
L’utilizzo del termine «biologico», nonché dei rispettivi termini derivati o delle abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti, è consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme del regolamento e della presente legge.
Per le produzioni biologiche è infatti istituito il logo nazionale, che è “riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione e trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge”. E, salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero prevede una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo o ponga in commercio prodotti in violazione delle norme in materia di etichettatura.
Una novità introdotta nel testo riguarda la disciplina in tema di sementi biologiche in quanto viene consentito il diritto di vendita diretta – in ambito locale e per piccole quantità – agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro, nonché il diritto al libero scambio delle medesime, mantenendo ovviamente salve le competenze delle regioni in materia: “Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varietà da conservazione» iscritte nel registro hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nell’azienda condotta. I produttori agricoli biologici possono effettuare lo scambio diretto, in ambito locale, di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a varietà da conservazione prodotte in azienda. Ai fini del presente comma, per «ambito locale» si intende l’area tradizionale di coltivazione della varietà da conservazione indicata nel registro o nei repertori e, in assenza di tale indicazione, la provincia di appartenenza del produttore; per «modica quantità» si intende una quantità corrispondente al fabbisogno di un’azienda agricola”.
E ovviamente, “Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, nonché le varietà contaminate da varietà geneticamente modificate. È altresì vietato l’utilizzo delle varietà di cui al presente articolo finalizzato alla costituzione di varietà geneticamente modificate”.
Relativamente al vino bio, ovvero “prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico”, bisognerà aspettare qualche tempo, cioè “entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e all’etichettatura del vino biologico”.