Approvata la Legge Gadda, per recupero e donazione del cibo
Forse non tutti sanno che dal mese di settembre 2016 è in vigore la Legge 166/2016, detta Legge Gadda – dal nome di chi l’ha voluta e promossa, onorevole Maria Chiara Gadda della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati – finalizzata alla riduzione dello spreco e che incentiva e promuove il più possibile la donazione, la trasformazione, la redistribuzione delle eccedenze non solo alimentari e lungo tutta la filiera.
Un passo avanti di fronte all’evidenza dei fatti, nella consapevolezza che, comunque, le norme ì da sole non bastano, ma che è necessario informare e educare i cittadini perché lo spreco domestico ha un impatto purtroppo ancora ingente.
Infatti, lo spreco alimentare in Italia ammonta a circa 16 miliardi di euro all’anno, che corrisponde all’1% del PIL: in un anno una famiglia italiana getta in media 145 kg di cibo nei rifiuti: uno spreco di risorse e ricchezza insostenibili (dati Comieco).
Obiettivo della legge, quindi la riduzione degli sprechi di ogni tipo, incentivando e promuovendo il più possibile il dono, la trasformazione, la redistribuzione delle eccedenze non solo alimentari e lungo tutta la filiera.
Ecco una sintesi della Legge Gadda in 10 punti:
- Semplificazione normativa – La legge accorpa e semplifica le varie normative che prima regolavano questa materia; normative anche complesse come quelle fiscali o sulla sicurezza alimentare. Obiettivo, facilitare la donazione evitando però evasione o forme di mercato nero.
- Non obblighi ma agevolazioni – Non sono previsti controlli e sanzioni per chi non dona, ma agevolazioni per chi dona, oltre a rendere tutto più facile anche dal punto di vista burocratico. Prima un qualsiasi soggetto economico (impresa, ristorante o supermercato ecc.) che volesse donare eccedenze alimentari doveva fare una dichiarazione preventiva cinque giorni prima della donazione. Con la nuova legge basta una dichiarazione consuntiva a fine mese e solo se la donazione è di importo superiore ai 15mila euro. Prima si dona, poi si riepiloga, sempre garantendo la tracciabilità di ciò che viene donato.
- Data di scadenza e Termine minimo di conservazione – La legge definisce in modo chiaro questi due termini:
Termine minimo di conservazione: “la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti, garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione”, entro un massimo di 30 giorni da tale termine; si tratta in generale di prodotti in polvere, in lattina, secchi (pasta, riso ecc.).
Data di scadenza: “la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati”. Quindi anche prodotti con errori di etichettatura, difetti nell’imballaggio o con imperfezioni estetiche ma che risultino comunque ben conservati e adatti al consumo umano possono essere donati a titolo gratuito agli enti caritatevoli.
- Enti pubblici – Non solo le associazioni di volontariato ma anche gli enti pubblici possono essere destinatari del dono di eccedenze alimentari da redistribuire ai cittadini in stato di necessità.
- Pane – La donazione del pane era regolata da norme diverse, spesso differenti da regione a regione. Con la nuova legge il pane invenduto può essere donato ovunque entro le 24 ore successive: “I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari”.
- Eccedenze agricole – Le associazioni di volontariato, accordandosi con l’imprenditore agricolo, potranno recuperare i prodotti che rimangono a terra durante la raccolta (il cosiddetto “residuo in campo”) o i prodotti non raccolti da alberi e campi.
- Prodotti confiscati – Anche il cibo confiscato ad esempio da attività criminali o frutto di pesca e caccia illegali può essere donato invece di essere distrutto.
- Non solo cibo – La legge Gadda si applica anche a farmaci e ad altri prodotti (ad esempio prodotti per l’igiene). L’articolo 15 della legge favorisce ad esempio la donazione dei medicinali “correttamente conservati e non scaduti” alle onlus che dispongano di personale sanitario.
- Meno sprechi meno paghi – La legge garantirà ad attività commerciali e produttive uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla quantità di cibo donato.
- La “Family bag” – La legge prevede misure e incentivi per promuovere nei ristoranti l’uso di contenitori per portarsi a casa quanto non consumato nel locale (le cosiddette “family bag” già diffuse all’estero).
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